Summula della Cassazione in tema di responsabilità per cose in custodia: se la buca è ben visibile, niente risarcimento a chi cade per non averla evitata

Summula della Cassazione in tema di responsabilità per cose in custodia: se la buca è ben visibile, niente risarcimento a chi cade per non averla evitata
18 Gennaio 2019: Summula della Cassazione in tema di responsabilità per cose in custodia: se la buca è ben visibile, niente risarcimento a chi cade per non averla evitata 18 Gennaio 2019

La sentenza n. 27724/2018 della Cassazione ha deciso l’ennesimo ricorso in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. attribuita da una ciclomotorista ad un Comune per la caduta causata da una “buca presente sul manto stradale” della carreggiata che stava percorrendo.

La motivazione della sentenza merita di essere segnalata per un’ampia ricognizione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità per cose in custodia, con particolare riferimento a quelli appartenenti al demanio stradale.

Com’è noto, il presupposto fondamentale di tal genere di responsabilità oggettiva è costituito “sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa”, come rammenta prima di ogni altra cosa la pronuncia in esame.

Dopo aver passato in rassegna i principi enunciati nei propri precedenti con riguardo ai vari aspetti della tematica, la Corte conclude le premesse del proprio argomentare rammentando che “se e' vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, e' altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile”.

Ed è proprio in relazione a quest’ultimo assunto che, secondo la Cassazione, nel caso specifico, a ragione “la Corte territoriale [aveva] negato la responsabilità del custode dopo avere escluso la sussistenza di un nesso di causa: dopo avere individuato nella incauta condotta della danneggiata la causa da sola idonea a produrre l'evento e ad interrompere qualunque rapporto con la condizione della strada, integrando pertanto gli estremi del caso fortuito. La Corte territoriale, per quanto detto, ha valorizzato la concreta possibilità per l'utente di percepire e prevedere con la ordinaria diligenza la situazione di pericolo che risultava evidente e che escludeva la configurabilità dell'insidia”.

Secondo la sentenza, invero, “tale conclusione non merita censure, giacché costituisce il risultato di un percorso argomentativo ragionevole fondato su una valutazione esclusivamente in fatto delle risultanze istruttorie, riconoscendo alla situazione dei luoghi un ruolo di mera occasione di tale sinistro; il tutto in piena conformità ai principi che governano la materia della responsabilità ex articolo 2051 c.c., come sopra richiamata”.

Infatti, in concreto, la Corte d’appello aveva ritenuto “assorbente la circostanza che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava in maniera assolutamente chiara, di ampie dimensioni ed era ubicata al centro della carreggiata percorsa dal ciclomotore della appellante. In ragione delle concrete condizioni temporali e ambientali (pieno giorno, mese di settembre, forte luminosità naturale) tale buca si presentava di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta, collocata al centro della semicarreggiata di pertinenza della [ciclomotorista] nell'ambito di un più ampio tratto stradale, tutto dissestato e sconnesso”, sicchè, se costei “avesse usato la dovuta attenzione e cautela richiesta dalla concreta situazione di fatto delle condizioni del manto stradale, avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto del tratto vistosamente sconnesso e dissestato”, evitando così di cadere.

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